In caso di ricezione di una lettera di contestazione disciplinare, di una sanzione disciplinare, di un licenziamento, un trasferimento o in caso di scadenza o risoluzione anticipata di un contratto o comunque di qualunque situazione possa incidere sul rapporto di lavoro, il consiglio è di prendere contatto con l’Alg per una disamina della posizione e nel caso chiedere di fissare un appuntamento con l’ufficio legale. In ogni caso, per reali urgenze di carattere sindacale o contrattuali, anche durante i giorni di chiusura dell’Associazione (dall’8 al 19 agosto) puoi contare sul nostro servizio mandando una email a scrivi@alg.it . Cercheremo di darti l’assistenza necessaria.
Quanto segue vuole essere un’indicazione di massima, senza pretese di completezza o esaustività.
IL DATORE DI LAVORO CONSEGNA UNA LETTERA DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE/LICENZIAMENTO/TRASFERIMENTO ECC. E CHIEDE DI FIRMARLA: COME MI COMPORTO?
Se la consegna avviene a mano, si deve aggiungere la dicitura “per ricevuta”, mettere la data reale del ricevimento (che potrebbe non coincidere con la data della lettera) e firmare.
Se la lettera contiene la dicitura “per accettazione”, non bisogna firmare o in alternativa cancellare la dicitura “per accettazione”, e operare come sopra (aggiungere “per ricevuta”, inserisci la data reale e firma).
È fondamentale non firmare “per accettazione”, salvo che si sia d’accordo con il contenuto della lettera.
Se la consegna viene fatta per posta, è necessario tenere la busta col timbro postale.
HO RICEVUTO UNA LETTERA DI LICENZIAMENTO: CHE TERMINI HO PER IMPUGNARE?
Il termine per impugnare il licenziamento stragiudizialmente (cioè inviando lettera raccomandata al datore di lavoro) è di 60 giorni dalla ricezione della lettera: passato questo termine si decade dalla possibilità di farlo.
60 giorni non coincidono con 2 mesi, così come non sono 60 giorni lavorativi: sono 60 giorni di calendario (e quindi, ad esempio: per una lettera consegnata il 20 giugno, il termine entro cui impugnare è il 19 agosto).
Dalla data in cui viene effettuata l’impugnazione stragiudiziale, decorre un secondo termine, di 180 giorni, entro cui è possibile presentare il ricorso avanti al Tribunale del lavoro.
Occorrerà rispettare i termini sopra indicati anche per l’impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 l. 604/1966 intimato durante la vigenza del relativo periodo di divieto.
HO RICEVUTO UNA LETTERA DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE: ENTRO QUANTO DEVO RISPONDERE?
Il termine per presentare le proprie giustificazioni in caso di contestazione disciplinare è di 5 giorni dalla data di ricezione della lettera.
Nella lettera bisognerà prendere posizione su quelle che sono gli addebiti mossi dal datore di lavoro.
I 5 giorni sono giorni di calendario, vanno contati anche il sabato e la domenica.
È prevista la possibilità per il lavoratore, in aggiunta o in luogo della difesa scritta, di chiedere di essere sentito personalmente, con l’assistenza di un rappresentante sindacale.
MI È STATA IRROGATA UNA SANZIONE DISCIPLINARE: COSA POSSO FARE?
Se a seguito della contestazione disciplinare il datore irroga una sanzione disciplinare conservativa (e quindi una sanzione diversa dal licenziamento) il lavoratore può promuovere, entro 20 giorni dall’irrogazione della sanzione, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato per ottenere la revoca o la conversione della sanzione. In questo caso l’efficacia della sanzione viene sospesa fino alla pronuncia del collegio.
In alternativa il lavoratore può impugnare la sanzione davanti al giudice: in questo caso non sono previsti termini di decadenza, ma l’ordinaria prescrizione di 10 anni (tenendo però conto che il datore di lavoro potrebbe sostenere che il lavoratore ha prestato acquiescenza alla sanzione se l’impugnazione avviene dopo molto tempo dall’irrogazione).