La Federazione Nazionale della Stampa segnala che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 49/2023) la legge n. 14/2023, di conversione del decreto Milleproroghe, in vigore da oggi.
Tra le novità si segnalano i commi 4-ter e 5-ter (inseriti durante l’esame al Senato) dell’articolo 9, che modificano i termini di norme transitorie in materia di lavoro agile (smart working), relativamente ad alcune categorie di lavoratori. In base a tali modifiche, il termine finale di applicazione delle suddette norme (transitorie) viene posto al 30 giugno 2023.
La novità di cui al comma 4-ter, proroga dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 il termine finale di applicazione dell’istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022. La norma oggetto di proroga prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione), senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Si ricorda che il suddetto D.M. 4 febbraio 2022 individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche, con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali è certificata, dal medico di medicina generale del lavoratore, la situazione di fragilità ai fini dell’applicazione di alcune norme transitorie di favore.
Inoltre, in base al comma 4-quater, il diritto al ricorso alla modalità agile di lavoro – se compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima – è previsto anche dalla normativa richiamata dal successivo comma 5-ter e le categorie rientranti nell’ambito del comma 5-ter sono costituite da:
– lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore);
– lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARSCoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.
I richiami normativi di cui al comma 5-ter, concernono anche la disposizione secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. Si ricorda che, per i dipendenti pubblici, un’altra fonte legislativa esplicita che, in tali casi, non si applica il principio, posto dalla disciplina sul lavoro agile, della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.