Nell’ambito delle società vi è da menzionare una modalità di aggregazione sempre più frequentemente utilizzata da colleghi giornalisti denominata “cooperativa tra giornalisti”. Si tratta di società cooperative a capitale variabile con scopo più o meno mutualistico, composte da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all’albo di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
Le cooperative tra giornalisti, nello specifico, possono essere di due tipi:
cooperativa editoriale – art. 1 e ss. della L. 416/1981 – costituite con il medesimo scopo di una società: organizzare il lavoro in forma d’impresa con finalità sia mutualistiche sia lucrative;
cooperativa giornalistica – all’art. 6 della L. 416/1981 – diffusamente utilizzata per rilevare e gestire una testata – di cui sono cessate le pubblicazioni o sono in via di cessazione – da parte di dipendenti della (ex)società editrice, avendone diritto d’opzione sull’acquisto (art.5 L.416/1981).
Come si costituisce una cooperativa
La cooperativa si costituisce per volontà di 3 o più soci (in relazione al tipo di cooperativa che si vuole instaurare), che verranno detti “soci fondatori”, attraverso la redazione di uno statuto/atto costitutivo che dovrà essere nella forma di atto pubblico, ovvero redatto da un Notaio, secondo le previsioni degli artt. 2511 e seguenti del codice civile.
Lo statuto si differenzia da quello delle società di capitali (SRL, SPA..) poiché deve prevedere lacune norme obbligatorie per legge, tra le quali,
- Indicazione dei soci fondatori
- Il carattere mutualistico dell’attività svolta (art. 26 L. 1577/47)
- Le eventuali condizioni dell’art. 2514 del Codice civile se a mutualità prevalente, a seconda che si preveda di operare prevalentemente con i soci, piuttosto che con soggetti terzi.
- La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “società cooperativa”
La cooperativa giornalistica deve associare almeno il 50% dei dipendenti aventi contratto di lavoro con la medesima cooperativa (oppure ex-dipendenti dell’impresa cessata in caso di cooperativa giornalistica).
La cooperativa andrà registrata in Camera di Commercio, presso l’albo delle società cooperative, presso l’Agenzia delle Entrate per ottenere il numero di Codice Fiscale e/o partita iva, nonché al registro prefettizio.
Quale regime fiscale adotta la cooperativa
La cooperativa adotterà il regime fiscale ordinario proprio della SRL oppure SPA in base alle scelte effettuate in sede di costituzione.
Vantaggi
- Capitale sociale variabile
- Benefici fiscali previsti per le cooperative a mutualità prevalente (tassazione sul 40% dell’utile conseguito, ristorni deducibili)
- Possibilità di accesso ai contributi pubblici in favore dell’editoria (art. 4 L. 70/2017)
- Diritto di prelazione sull’acquisizione di una testata cessata o in via di cessazione con esenzione del quinquennio di anzianità di edizione (art. 7-bis L.103/2012)
Svantaggi
- Vincoli più stringenti in sede di costituzione (status dei soci, numero, mutualità)
- Vincoli sulla distribuzione di dividendi o riserve accumulate dalla cooperativa
- Mutualità prevalente necessaria per accedere a determinati benefici