Da gennaio 2025, i rimborsi spese analitici non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo. Tra le suddette spese rientrano le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico. Fin qui, il giornalista freelance le addebitava analiticamente al committente per ottenere il rimborso e fruire, nel caso, della detrazione dalle tasse. D’ora in poi, per giustificare le suddette spese, il lavoratore autonomo fornirà al committente gli scontrini rilasciati a sua volta da Ferrovie, Taxi, Ristoranti etc. Non gli occorrerà peraltro farsi fare la fattura non essendo più quelle spese detraibili. Nella sua fattura elettronica ai clienti (Editori, etc) invece il Collega dovrà indicare queste spese segnandole nell’apposita casella come non imponibili IVA ex art. 15, DPR n. 633/72. Inoltre, se il rimborso spese, inserito come non imponibile IVA ex art. 15, fosse superiore a 77,47 euro, nella e-fattura dovrà applicare il bollo di 2,00 euro. Continuano invece ad essere rilevanti fiscalmente, e tassati, i rimborsi spese cosiddetti “forfettari”.
In parallelo alla novità segnalata, ai fini della deducibilità dal reddito, da quest’anno è stato introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese alberghiere, di ristorazione e di viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi, ncc, ecc.).
Infine, un’annotazione per le operazioni svolte a cavallo dell’anno. Le spese di viaggio sostenute per conto di committenti nell’anno solare 2024, rispetto al quale vengono portate in detrazione nell’Unico di quest’anno, se rientrano nella fattura predisposta per il committente a inizio 2025, rientrano tra le spese da rifatturare con Iva come da contabilità precedente.
A cura della Commissione Lavoro Autonomo Lombardia