I contribuenti percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali erogate esclusivamente dalla Gestione sostitutiva della Cassa dei giornalisti dovranno indicare nel modello 730/4 2022 il riferimento dell’Inps quale sostituto d’imposta legittimato a prestare l’assistenza fiscale e ad effettuare i relativi conguagli.
Il trasferimento all’Inps, a far data dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’Inpgi in relazione alla Gestione sostitutiva dell’Ago «estende i suoi effetti anche in ambito fiscale, con particolare riferimento alle prossime operazioni di assistenza fiscale riferite all’anno di imposta 2021 di cui possono avvalersi, mediante presentazione del relativo modello 730/4, i contribuenti percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dell’Inpgi». Lo ricorda l’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani in una nota pubblicata sul blog InpgiNotizie.it.
«Tenuto conto – si legge – che le operazioni di conguaglio a debito o a credito delle somme risultanti dalla elaborazione del predetto modello 730/4 saranno effettuate, da parte dei sostituti d’imposta, non prima del mese di luglio 2022, all’esito di un esame congiunto con l’Inps e l’Agenzia delle Entrate è stato convenuto che i contribuenti percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali erogate esclusivamente dalla Gestione sostitutiva dell’Ago dell’Inpgi dovranno indicare nel modello 730/4 relativo ai redditi 2021 il riferimento dell’Inps quale sostituto d’imposta legittimato a prestare l’assistenza fiscale e ad effettuare i relativi conguagli».
Per quanto riguarda, invece, gli iscritti titolari in via esclusiva di prestazioni previdenziali o assistenziali a carico della Gestione separata per i lavoratori autonomi dell’Inpgi (Inpgi2), «gli stessi potranno avvalersi dell’assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta secondo le regole ordinarie, vale a dire dal medesimo Inpgi», proseguono da via Nizza.
Infine, qualora il contribuente sia beneficiario di prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’Inpgi maturate sia a carico della Gestione sostitutiva dell’Ago che della Gestione separata, «lo stesso potrà scegliere, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa, se avvalersi dell’assistenza fiscale dell’Inps ovvero dell’Inpgi».
Ai fini della scelta, precisa infine l’Inpgi, «è tuttavia opportuno tenere in debita considerazione l’eventuale verificarsi di situazioni di “incapienza”, vale a dire che le somme risultanti a debito all’esito del conguaglio siano di entità superiore all’ammontare della prestazione erogata dalla Gestione separata dell’Inpgi. In questo caso, le eventuali eccedenze di imposta dovrebbero essere corrisposte direttamente dal contribuente mediante versamento all’erario. Per tali ragioni – conclude l’Istituto – è consigliabile scegliere il sostituto d’imposta presso il quale si percepisce la prestazione di importo più elevato».