Con il messaggio n. 644 di ieri, l’INPS è intervenuto a chiarimento sul tema dello svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento per i giornalisti.
È prevista incompatibilità con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata con l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale. In questo caso, il trattamento pensionistico è revocato dal primo mese in cui il pensionato svolge l’attività lavorativa presso tali aziende.
Invece, la pensione liquidata è compatibile con l’attività lavorativa presso datori di lavoro diversi. A decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o successivamente, trova applicazione la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).
A decorrere dal 1° luglio 2022, il trattamento derivante dal prepensionamento in oggetto è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
In caso di svolgimento di attività lavorativa successiva al prepensionamento, I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.