Sono tre le regole da rispettare per la presenza di stagisti in redazione:
1) Gli stage sono formativi. Di conseguenza lo stagista non può essere inserito nell’organizzazione del lavoro in sostituzione di personale assente per qualsiasi motivo e/o per far fronte a picchi di lavoro.
2) Nelle aziende che hanno avviato la procedura per l’attivazione di uno stato di crisi non può essere attivato alcun tipo di stage.
3) Nel caso di gestione di ferie o di piani di smaltimento ferie, lo stage non può essere utilizzato quale risorsa per ottimizzare l’organizzazione del lavoro. Per sostituzione ferie, lo strumento è solo ed esclusivamente l’assunzione a tempo determinato.
L’Associazione Lombarda dei Giornalisti, in concordanza con la Federazione Nazionale della Stampa, è a disposizione dei Fiduciari e dei Comitati di Redazione per affrontare la gestione del tema degli stage in redazione.
“Lo strumento dello stage è fondamentale per avvicinare, valutare e avviare alla professione i giovani – affermano Paolo Perucchini, presidente della ALG -. L’abuso e lo sfruttamento delle aziende di questo istituto utilizzato spesso nel settore dell’informazione va bloccato con una seria revisione delle regole. Per esempio, vanno imposti limiti al super utilizzo di stage limitandone chiaramente i numeri annuali possibili per singola azienda: numeri che, invece, possono essere replicati nel caso in cui dagli stage derivino successive assunzioni a tempo indeterminato”.
“La regola secondo cui lo stagista non debba lavorare, ma solo formarsi senza entrare in alcun modo nella realizzazione del prodotto informativo, non è realistica e non dà modo ai giovani, neanche a quelli già formati nelle scuole di giornalismo, di poter misurarsi col lavoro e aspirare ad assunzioni meritocratiche – dice Anna Del Freo, vicepresidente Alg -. Tuttavia esiste un oggettivo e diffuso abuso degli stage, che dovrebbero essere limitati nei mesi e nel numero, in ogni redazione e soprattutto non dovrebbero e non possono in alcun modo essere usati per evitare contratti di sostituzione in caso di ferie o malattie di colleghi. Lo stage in periodo di ferie dovrebbe essere ammesso solo nelle aziende che attuano anche sostituzioni con regolare contratto”.
Di seguito la circolare che la Fnsi ha diramato ai CdR e alle Associazione Regionali di Stampa
“A seguito delle reiterate richieste – pervenute anche quest’anno – da alcuni comitati di redazione, in materia di corretta applicazione dell’Istituto degli stages formativi in ambito giornalistico, è opportuno ribadire quanto segue.
Si ricorda che – come già più volte segnalato dalla FNSI – gli stages formativi nelle redazioni sono riservati agli allievi delle scuole di giornalismo (che non hanno status professionale) e che gli stessi stages hanno esclusivamente carattere formativo. Pertanto, le aziende editoriali sono impegnate a non utilizzare gli stagisti in prestazioni di lavoro. Lo stagista non può svolgere, infatti, alcuna attività lavorativa, utilizzabile nella produzione del giornale.
In altri termini, qualsiasi prestazione lavorativa giornalistica in redazione è di esclusiva competenza di giornalisti con rapporto di lavoro subordinato, ancorché a termine o a tempo parziale.
Si evidenzia, inoltre, che ai sensi del punto 8 dell’allegato D (Protocollo di consultazione sindacale), del vigente CNLG, nelle aziende editoriali ger le quali è stato dichiarato lo stato di crisi con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che abbiano fatto ricorso alla CIGS, è assolutamente vietato “procedere all’effettuazione di stage per borsisti e allievi”.
La norma è inderogabile e i CDR sono pertanto tenuti a vigilare sul corretto rispetto delle normative sopra richiamate, esercitando i poteri di intervento previsti dall’art. 34 e procedendo, in presenza di violazioni, a segnalarle tempestivamente agli Ispettorati di competenza, dandone comunicazione anche alle A.RR.SS interessate ed a questa Federazione.
Giova – infine – ricordare che, in caso di piani di smaltimento delle ferie arretrate, devono essere osservate le disposizioni previste per le sostituzioni nei casi di ferie ordinarie. Pertanto, i giornalisti assenti per ferie possono essere sostituiti esclusivamente tramite l’assunzione di giornalisti con contratto a termine e con identico trattamento economico-normativo del giornalista sostituito e, di conseguenza, non è possibile, anche e soprattutto nel periodo estivo, sostituire giornalisti assenti per ferie con studenti in stages formativi, che comunque – si ribadisce – non possono essere mai utilizzati ai fine della produzione del giornale.

